Gruppo Hera Luce e GasInfo UtiliAccertamenti per la sicurezza post contatore: Delibera 2014

Accertamenti della sicurezza post contatore: Delibera 40/2014

La deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), 40/2014/R/gas (nel seguito Delibera 40/2014) e successive modifiche e interpretazioni, nel riformare le disposizioni regolamentari precedentemente adottate ai sensi della deliberazione ARERA 40/2004, ha introdotto nuove procedure e modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas metano e Gpl, che alimentano caldaie per il riscaldamento, condizionamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature di utilizzo diverso dall'uso tecnologico.
Le regole riguardano gli impianti nuovi (Titolo II) e gli impianti modificati o trasformati (Titolo III). 

Ai sensi della Delibera 40/2014, per ottenere l'attivazione della fornitura gas per un nuovo impianto è fondamentale che il cliente affidi i lavori di esecuzione dell'impianto gas a una ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e, nel caso l'impianto sia quello di un'abitazione, abilitata ai sensi del D.M 22 gennaio 2008 n. 37. Il cliente può assicurarsi che la ditta possegga l'abilitazione chiedendo preventivamente all'installatore la copia del certificato o della visura, rilasciati alle aziende idonee dalla Camera di Commercio.

E' compito del cliente, inoltre, premurarsi di reperire tutta la documentazione necessaria all'attivazione con congruo anticipo e di conservarla con cura anche dopo l'attivazione per possibili controlli.

Provvediamo a fornirle le Linee Guida CIG n.11, aggiornate nel giugno 2014, che definiscono: i criteri aggiornati per l'effettuazione degli accertamenti documentali; il modello di "Dichiarazione del progettista dell'impianto relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi"; il modello di "Rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti".

La procedura di attivazione prevede che il cliente prenda visione dell'allegato G, compili l'allegato H e faccia compilare dall'installatore l'allegato I. Si tratta di due moduli (allegati H e I), inerenti rispettivamente alla conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas e all'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto, che vengono forniti al cliente dall'impiantista o che possono altrimenti essere richiesti alla società che vende il gas.

L'allegato F rappresenta l'Allegato informativo per le richieste di preventivazioni di lavori pervenute al venditore.

L'allegato G spiega in dettaglio la procedura relativa alla richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas con l'illustrazione dei costi relativi all'accertamento documentale da parte della società distributrice.

Compilando l'allegato H il cliente, nella sezione di propria competenza, fornisce i dati relativi all'impianto da attivare e si impegna a non utilizzarlo fino a che l'installatore non abbia rilasciato la "dichiarazione di conformità" prevista dal D.M 22 gennaio 2008 n. 37.

L'allegato I (precompilato nella sezione di competenza del venditore) deve essere invece compilato e firmato dall'installatore, che lo consegna al cliente insieme alla ulteriore documentazione prevista e indicata nel modulo stesso.

I moduli preparati e la documentazione devono essere recapitati dal cliente alla società che distribuisce il gas al recapito indicato sull'allegato H, via posta (all'indirizzo dello sportello) o direttamente allo sportello clienti del Distributore. 

La società distributrice eseguirà un accertamento sull'allegato I, per verificare che la documentazione tecnica relativa all'impianto sia completa e rispetti le norme di sicurezza. 

Se l'accertamento avrà esito positivo, la fornitura sarà attivata. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme tecniche o linee guida vigenti. Se invece l'accertamento dovesse essere negativo, la fornitura non sarà attivata e il distributore provvederà a informare il cliente e la società che vende il gas, spiegando le motivazioni del rifiuto e indicando le non conformità riscontrate alle leggi e alle norme tecniche vigenti in materia. 

Se il cliente ha consegnato i moduli H e I ma non tutta la restante documentazione tecnica, il distributore gli comunicherà quali informazioni manchino e lo avviserà che in caso di mancata ricezione della stessa entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione della fornitura sarà annullata. 

L'impresa distributrice, qualora non abbia ricevuto la documentazione mancante sollecitata entro e non oltre i 120 giorni solari successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura, annulla tale richiesta. 

La società distributrice computa il tempo di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo/modificato/trasformato a partire dalla data di ricezione della documentazione precedentemente descritta.