Bolletta

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Modalità di invio della bolletta

Oltre alla tradizionale versione cartacea che inviamo tramite posta, la fattura può essere ricevuta e consultata anche in formato digitale: un modo comodo e sicuro per visionare e archiviare le tue fatture, ma anche una scelta responsabile per l’ambiente! 
Con la bolletta elettronica contribuirai anche tu alla diminuzione del consumo di carta e di emissioni di anidride carbonica derivanti dal processo di stampa e spedizione delle bollette tradizionali. 
Puoi attivare la bolletta elettronica:

-    contattando il Servizio clienti 800 046 200
-    in autonomia, all’interno dei Servizi Online, nella sezione Bollette (Gestione e archivio > Gestisci bollette)

Ecco alcuni buoni motivi per attivare il servizio di bolletta elettronica:

  • è gratuito: zero costi di attivazione del servizio
  • è rapido: la bolletta arriva subito dopo l’emissione, eliminando i tempi di spedizione postale: in questo modo non subirai ritardi di recapito
  • è ecologico: grazie all’invio elettronico, ridurrai sprechi di carta e inquinamento
  • è comodo: niente più accumuli di carta in casa e, se ti iscrivi ai Servizi Online, niente più bollettini postali: potrai pagare le bollette direttamente dalla tua area riservata!

Le modalità di fatturazione

La periodicità di fatturazione della bolletta coincide con quella del servizio con la fatturazione più frequente. Nel caso bolletta mono servizio, la periodicità di fatturazione varia in base al servizio fatturato, come indicato di seguito.
Se il gas è l'unico servizio fatturato, la periodicità di fatturazione dipende dai consumi:

  • 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi fino a 3.000 smc/anno
  • 12 bollette all'anno a cadenza mensile per consumi superiori a 3000 smc/anno.
  • Se l'energia elettrica è l'unico servizio fatturato, la periodicità di fatturazione dipende dalla potenza contrattuale impegnata:
  • 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per i clienti con potenza contrattuale impegnata fino a 16,5 kW
  • 12 bollette all'anno, con cadenza mensile, per i clienti con potenza contrattuale impegnata superiore a 16,5 kW

Calcolo dei consumi

La fatturazione avviene sulla base della lettura del contatore effettuata dalla Società di Distribuzione o sulla base dell'autolettura realizzata dal cliente. Nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva la fatturazione può basarsi sui consumi presunti, cioè sui consumi storici del cliente.  Nel caso in cui il contatore sia interno e il cliente assente, la Società di Distribuzione segnala di aver effettuato il tentativo di lettura tramite una cartolina con le istruzioni per fare l’autolettura.
La Società di Distribuzione provvede al tentativo di lettura dei contatori con frequenza minima che varia a seconda dei consumi:

  • due volte all'anno per i clienti con consumi fino a 5000 Smc/anno
  • una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno.

Se il cliente dovesse ritenere che le stime non rispecchiano la media dei propri consumi può chiamare il Servizio Clienti (numero verde 800 046 200).
Eventuali variazioni tariffarie vengono applicate solo ai consumi effettuati a partire dal giorno in cui entrano in vigore, considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero del periodo compreso tra una variazione e quella successiva.

Conguagli e compensazioni

Quando i calcoli sono stati fatti su stime che non corrispondono ai consumi effettivi si deve fare un conguaglio.

Dopo una lettura effettiva del contatore, se il cliente ha pagato meno di quanto ha consumato trova la differenza da pagare nella bolletta che riceve dopo la lettura. Se il cliente ha pagato più di quello che ha consumato riceve un rimborso:

  • tramite bonifico, nel caso in cui abbia attivato la domiciliazione bancaria/postale
  • tramite assegno domiciliato postale, nel caso in cui il suo metodo di pagamento abituale sia diverso dalla domiciliazione.

Cosa sono le fasce orarie F1, F2, F3, F23 e F0 nell’energia elettrica

L’energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza: costa di più durante il giorno, quando c’è più richiesta, e costa meno la sera, la notte e durante i giorni festivi. 

Per questo motivo, i contatori elettronici rilevano i consumi distinguendoli nelle seguenti 3 fasce: 

  • F1 (ore di punta) lun-ven dalle 8.00 alle 19.00, escluse festività nazionali  
  • F2 (ore intermedie) lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00, escluse festività nazionali 
  •  F3 (ore fuori punta) lun-sab dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e i festivi tutta la giornata 
    A partire dai consumi rilevati in queste 3 fasce, in bolletta i consumi possono essere fatturati secondo altre due opzioni: 
  • F1 - F23 (opzione bioraria) Applicata alle utenze ad uso domestico, l’opzione bioraria prevede la fatturazione dei consumi distinta in due sole fasce: F1 e F23. La fascia F23 comprende tutte le ore incluse nelle fasce F2 e F3 
  • F0 (opzione monoraria) L’opzione monoraria viene applicata quando il contatore del cliente non è in grado di leggere i consumi per fascia oppure su scelta del cliente. In questo secondo caso, venendo meno la distinzione per fasce, il prezzo dell’energia resta invariato per tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana 

Quando conviene la tariffa bioraria?

Fino a qualche anno fa, la tariffa bioraria permetteva un significativo risparmio in bolletta a chi concentrava almeno i 2/3 dei consumi di elettricità nelle fasce serali-notturne e nei fine settimana. Oggi non è più così. 

Rispetto al passato, le differenze di prezzo tra la fascia diurna (F1) e la fascia F23 si sono ridotte molto, perché grazie alle fonti rinnovabili si produce molta più energia di giorno. Perciò, a meno che non si consumi più dell’80% in fascia F23, la tariffa bioraria non conviene più: cercare di concentrare i consumi nelle fasce serali-notturne e durante i fine settimana potrebbe rivelarsi una fatica poco utile! 

Perché se la bolletta riporta consumo zero devo comunque pagare?

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’applicazione di costi fissi contrattuali e relative imposte, anche in assenza di consumi. In particolare, i clienti con contratti di fornitura attivi sono chiamati a corrispondere la quota di costi fissi annuali relativi alle "Spese per il Trasporto e la Gestione del contatore" e alle "Spese per Oneri di Sistema".  

Per approfondimenti sulla composizione della bolletta, clicca qui per il gas e per l'energia elettrica.

Morosità e sospensione della fornitura per ritardo pagamento

Il Cliente che non paga, anche parzialmente, entro il termine indicato nella bolletta è considerato moroso.  EstEnergy, trascorsi inutilmente non meno di 20 (venti) giorni dalla data di scadenza riportata in bolletta, invia al Cliente, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta certificata, un preavviso di sospensione della fornitura avente valore di costituzione in mora.
Nel sollecito, EstEnergy indica il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la fornitura potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Con riferimento al gas, trascorso inutilmente il termine indicato nella costituzione in mora, comunque non inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data in Cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora, EstEnergy procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni e senza ulteriori avvisi, all’invio al Distributore competente della richiesta di “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità” ai sensi del TIMG (Testo integrato morosità gas).
Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall’avvenuta “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”, e persistendo la morosità, EstEnergy ha facoltà, in ogni momento, di risolvere il Contratto e di trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 9 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da EstEnergy come data di richiesta di risoluzione contrattuale.

Con riferimento all’energia elettrica, trascorsi 40 giorni solari dalla data in Cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora, EstEnergy procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, ad inoltrare al Distributore competente richiesta di sospensione della fornitura per morosità. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per il Cliente che dispone di un misuratore di questo tipo, il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Tutto quello che c'è da sapere sul Canone Rai


Secondo i presupposti della Legge di Stabilità del 2016 deve pagare il canone RAI chi è intestatario di un’utenza di energia elettrica per l’abitazione in cui è residente e disponga di apparecchi idonei a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, indipendentemente dal numero di tali apparecchi e a prescindere che questi vengano o meno utilizzati.  
E’ dovuto, per singola famiglia anagrafica, anche qualora gli apparecchi siano stati affittati o siano in comodato d’uso.
L’importo annuale del Canone Rai per l’anno 2024 è stato ridotto a 70 euro. Dal 2017 al 2023 è stato di 90,00 euro, mentre per l’anno 2016 è stato di 100,00 euro.
Maggiori informazioni sono disponibili qui: http://www.canone.rai.it/https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Aree+tematiche/Canone+TV/


Chi può chiedere l'esenzione :
•    Chi non possiede un apparecchio televisivo;
•    Chi sta già pagando il Canone su un'altra utenza intestata ad un altro componente del nucleo familiare;
•    Chi ha un’età superiore ai 75 anni e ha un reddito annuo non superiore a 8.000 euro;
•    I diplomatici e militari stranieri.


In caso di attivazione di nuova utenza di energia elettrica residenziale la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorre dalla data di attivazione del contratto.


Per i clienti che attivano una fornitura durante l'anno, l'importo da pagare dipende dalla data di inizio della fornitura.
Se la fornitura viene attivata dopo ottobre, il canone dovuto sarà addebitato con la prima rata dell'anno successivo.
Si ricorda che se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore.
In tal caso, l'eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Regole di applicazione del canone Rai e importo rate.


Può richiedere informazioni alla società di Vendita richiedendo di poter pagare la sola quota energia con l'esclusione l'importo del canone rai.
In caso di avvenuto pagamento è possibile richiedere il rimborso delle quote fatturate e ritenute non dovute direttamente ad Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate sul sito.
Poiché le società di vendita non sono a conoscenza degli elenchi dei clienti esonerati al pagamento il cliente potrà verificare lo stato della richiesta di esenzione direttamente con Agenzia delle Entrate. 


Chi non detiene apparecchio televisivo può richiedere l'esenzione al pagamento del Canone Rai inviando apposita documentazione ad Agenzia delle Entrate.
La richiesta va presentata ogni anno.Di seguito le tempistiche di presentazione e relativa validità dell'esenzione:
Dal 1 luglio dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno di riferimento l'esenzione ha validità  per l'intero anno di riferimento; 
Dal 1 febbraio al 30 giugno dell'anno di riferimento l'esenzione ha validità dal secondo semestre dell'anno di riferimento;
Se la richiesta è presentata entro il primo mese successivo all'attivazione dell'utenza domestica residenziale l'esenzione decorre dalla data di attivazione della fornitura stessa.


No, ti sarà inviato un unico bollettino comprensivo dell’importo relativo alla fornitura di energia elettrica e quello relativo al canone.


No. Il canone viene addebitato al componente del nucleo familiare titolare dell'utenza elettrica domestica residente,una sola volta per Codice Fiscale, sul contratto con data di attivazione più recente.
Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.


Il Canone Rai è legato alla detenzione dell'apparecchio televisivo. Pertanto:
- se il contratto della luce è intestato al padrone di casa, e l'inquilino è residente nell'immobile in affitto  quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone Rai tramite versamento con F24 secondo le scadenze stabilite dalla legge.
- se il contratto della luce è intestato all'inquilino residente nell'immobile , riceverà l'addebito delle quote di Canone in bolletta. 


La condizione di affittuario non è determinante ai fini dell'addebito del Canone rai. 
Il canone viene addebitato al componente del nucleo familiare titolare dell'utenza elettrica, una sola volta per Codice Fiscale, sul contratto residente con data di attivazione più recente. 


Nel caso in cui tu abbia apparecchi televisivi o comunque idonei a ricevere il segnale da digitale terrestre o satellitare e hai la residenza anagrafica sei tenuto a pagare il canone RAI anche se non sei intestatario del contratto di energia elettrica.
Se invece non hai la residenza anagrafica nell’appartamento per il quale paghi l’affitto, ma fai parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, allora non sei tenuto a pagarlo.


Si, devi pagare il canone perché anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.


Dipende, se ogni nucleo familiare ha una sua distinta famiglia anagrafica, ciascun nucleo pagherà un canone; anche nell’ipotesi di un unico intestatario di contratto di fornitura di energia elettrica.
Diversamente, se i diversi nuclei fanno parte della stessa famiglia anagrafica (vincoli di parentela, affinità, adozione, ecc..) paga il canone solo l’intestatario della fornitura di energia elettrica residente.


Se paghi il canone di abbonamento speciale non devi pagare il canone di abbonamento ordinario. Per evitare il doppio addebito, presenta la "Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione" compilando il Quadro A.


La richiesta di rimborso può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati direttamente alle Agenzie delle Entrate con le seguenti modalità:
1. Accedi al sito www.agenziaentrate.gov.it  
2. Nella pagina dedicata al rimborso del canone RAI trovi il modello da utilizzare e le istruzioni per compilarlo.

Potrai inoltrarlo:
-in cartaceo, con raccomandata a Agenzia delle Entrate – Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.
Ricordati di allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Via telematica, attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


La richiesta di rimborso può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati direttamente alle Agenzie delle Entrate secondo le modalità previste sul sito.


Il cliente può chiedere il rimborso del canone pagato e non dovuto compilando un apposito modello.
Il cliente può trovare il modello dal sito www.canone.Rai.it oppure www.agenziaentrate.gov.itassieme alle istruzioni per la compilazione.
Il rimborso può essere chiesto se

  • il cliente ha più di 75 anni, reddito familiare inferiore a 6.713,98 (fino al 2017) o a 8.000 euro (dal 2018) e ha presentato dichiarazione sostitutiva di esenzione (codice motivo 1 da indicare nel modello)
  • un componente familiare ha i requisiti di esenzione(diplomatici, militari stranieri) e ha presentato dichiarazione sostitutiva di esenzione (codice motivo 2 da indicare nel modello)
  • un altro componente familiare ha pagato il canone con modalità diverse dall'addebito in bolletta (codice motivo3 da indicare nel modello)
  • il canone è stato pagato anche su altra utenza elettrica intestata ad altro componente familiare (codice motivo 4da indicare nel modello)
  • è stata presentata dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi (codice motivo 5 da indicare nel modello)

Sarà l'Agenzia delle Entrate, dopo un tempo tecnico per effettuare i dovuti controlli, a comunicare alle imprese elettriche l'eventuale accredito da effettuare a titolo di rimborso.


Dopo aver ricevuto la tua richiesta, l’Agenzia delle Entrate effettuerà gli opportuni controlli, successivamente comunicherà  di procedere con il rimborso.
L'importo verrà rimborsato in bolletta , entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se il rimborso da parte delle imprese elettriche non va a buon fine, sarà pagato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. 


Si, si può rivolgere alla società di vendita per informazioni generali riguardanti l'addebito del Canone Rai in bolletta, mentre le richieste di esenzione vanno inoltrate direttamente ad Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste sul sito.


I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.