tariffe gas
Comprendere il prezzo del gas può sembrare complicato, in quanto è complesso il processo e la filiera della lavorazione del gas prima che raggiunga il punto di fornitura del cliente finale.

Vogliamo infatti aiutarti a capire meglio.

Le principali voci che compongono il prezzo del gas sono le seguenti:

  • QUOTA VENDITA
  • QUOTA DISTRIBUZIONE E  MISURA
  • IMPOSTE

QUOTA DI VENDITA

La tariffa di vendita comprende il costo per l'acquisto del gas all'ingrosso (costo della materia prima), per il trasporto, per lo stoccaggio e per tutte le altre attività legate alla vendita:

• Componente variabile a copertura dei costi di trasporto del gas naturale (QTI)
È la componente relativa al costo di trasporto sulle reti nazionali e regionali. Si aggiorna con frequenza annuale al 1° Ottobre in base a provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

• Componente variabile a copertura dei costi di stoccaggio del gas naturale (QS)
È la componente relativa al servizio di stoccaggio. Si aggiorna con frequenza annuale al 1° Aprile in base a provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

• Componente variabile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (CCI)
È la componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso per la fornitura di gas naturale. Si aggiorna trimestralmente (1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre) con riferimento alle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi, in base a provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

• Componente relativa alla vendita al dettaglio (QVD)
È la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale, articolata in una quota fissa ed in una quota variabile. Si aggiorna periodicamente in base a provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

• Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)
E’ la componente relativa alla copertura degli oneri generali di sistema e varia  periodicamente in base a provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

La somma delle componenti variabili di cui sopra determina la tariffa di vendita, riportata separatamente in fattura, che viene applicata ai volumi di gas consumati (espressi in Smc).

QUOTA DISTRIBUZIONE E MISURA

La tariffa obbligatoria di distribuzione e misura, che viene definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas all'inizio di ogni anno con delibera, rappresenta il costo che la Società di Vendita deve corrispondere alla Società di Distribuzione per l’utilizzo della rete di distribuzione e il servizio di lettura dei contatori.

La tariffa di distribuzione e misura è definita per ambito tariffario ed è suddivisa in una quota fissa e in una quota variabile. L’ambito tariffario è l’area geografica dove si applicano le medesime tariffe di distribuzione e misura (al momento, ne sono stati previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas sei in tutto il territorio nazionale).
La quota fissa viene addebitata in fattura con un importo mensile e/o secondo i giorni di consumo del periodo, mentre la quota variabile viene applicata ai volumi di gas (espressi in Smc), sulla base di 8 scaglioni di consumo.
Oltre alla quota fissa e alla quota variabile di distribuzione e misura di cui sopra, sono previste ulteriori due componenti relative ai canoni comunali e alla copertura del Bonus Gas destinato alle famiglie disagiate.

Con decorrenza 1° luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove condizioni economiche di fornitura, e relativi criteri di aggiornamento, previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con le Delibere ARG/gas n. 159/08 e s.m.i. (tariffe dei servizi di distribuzione e misura) e ARG/gas n. 64/09 e s.m.i. (condizioni economiche di fornitura per i Clienti del servizio di tutela).
Con pari decorrenza, secondo quanto prescritto dalla succitata Delibera ARG/gas n. 159/08, le Società di vendita, ai fini della fatturazione dei consumi, sono tenute a fare riferimento agli standard metri cubi (Smc)  e non più, come fino al 30/06/2009, alle unità contatore (metri cubi).
Per trasformare le unità contatore in standard metri cubi è necessario moltiplicare la lettura del contatore per un coefficiente C, differenziato per località di fornitura.
Il coefficiente C, di fatto, va a sostituire il coefficiente M, che fino al 30/06/2009, veniva utilizzato per adeguare la parte variabile della tariffa alla fascia altimetrica relativa alla località di fornitura.

Anche la tariffa di distribuzione e misura, suddivisa nelle sue componenti, viene riportata separatamente in fattura.

LE IMPOSTE

Le imposte sono differenti nei diversi ambiti territoriali e sono esattamente:

• l’accisa (imposta di consumo), di competenza statale, differenziata per area geografica e per tipologia (usi civili e usi industriali)

• l’addizionale regionale, di competenza regionale, che può variare a seconda della regione

• l’I.V.A., che viene applicata al totale dell’importo (comprese le accise e le imposte regionali) e che può essere del 10% o del 20%

Con decorrenza 01/01/2008 è entrata in vigore una struttura impositiva articolata in quattro fasce di consumo:
1)    fino a 120 Smc/anno
2)    da 121 Smc/anno fino a 480 Smc/anno
3)    da 481 Smc/anno fino a 1.560 Smc/anno
4)    oltre 1.560 Smc/anno,
cui competono distinte aliquote di accisa, dell’addizionale regionale (nelle Regioni ove viene applicata) e dell’IVA.
Clicca qui per consultare il prezzo del gas come previsto dalle Delibere AEEG per il mercato tutelato
> Anno 2011 - primo trimestre - tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2011
> Anno 2011 - secono trimestre - tariffe in vigore dal 2° Aprile 2011
> Anno 2011 - terzo trimestre - tariffe in vigore dal 1° Luglio 2011
> Anno 2011 - quarto trimestre - tariffe in vigore dal 1° Ottobre 2011
> Anno 2012 - primo trimestre - tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2012

Accise sul gas 01/01/2009
> Regione Friuli Venezia Giulia - in vigore al 01/01/2009
> Regione Lombardia - in vigore al 01/01/2009
> Regione Trentino Alto Adige - in vigore al 01/01/2009
> Regione Emilia Romagna - in vigore al 01/01/2009
> Regione Veneto - in vigore al 01/01/2009

Accise sul gas 01/04/2009
> Regione Friuli Venezia Giulia - in vigore al 01/04/2009
> Regione Lombardia - in vigore al 01/04/2009
> Regione Trentino Alto Adige - in vigore al 01/04/2009
> Regione Emilia Romagna - in vigore al 01/04/2009
> Regione Veneto - in vigore al 01/04/2009



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