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La fornitura del gas naturale è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, all’accisa e all’addizionale regionale, con aliquote differenziate a seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e della tipologia di utilizzo, civile o industriale.

Aliquote ridotte o esenzioni sono previste nei seguenti casi:

RIDUZIONE DELL’ACCISA E DELL’ADDIZIONALE REGIONALE

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta ridotta rispetto a quella ordinaria.
Possono fruire delle agevolazioni i seguenti utilizzi industriali e assimilati: approfondisci 

ESENZIONE DALL’ACCISA E DALL’ADDIZIONALE REGIONALE

Possono fruire dell’esenzione gli usi istituzionali delle forze armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO), le rappresentanze diplomatiche, nonché gli usi del gas per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.
In certe Regioni, in caso di esenzione dell’addizionale regionale, viene applicata un’imposta sostitutiva. approfondisci 

AGEVOLAZIONI I.V.A.

Possono fruire dell’I.V.A. con aliquota ridotta le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche ed editoriali. approfondisci 

ESENZIONI I.V.A.

Hanno diritto alla non imponibilità gli esportatori abituali, previa presentazione di apposita dichiarazione d’intento come previsto dalla normativa in vigore,  nonché  gli usi istituzionali delle Forze Armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO), le rappresentanze diplomatiche, le organizzazioni internazionali riconosciute.

NOVITÀ FISCALI

Dal 1° gennaio 2008, per effetto del Decreto Legislativo n.26/07 del 02/02/2007, che ha dato
attuazione alla Direttiva UE 2003/96/CE, è entrato in vigore un nuovo sistema di tassazione del gas naturale.

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